ART. 1: La Associazione denominata Juventus Club “Pavel Nedved”, costituita da appassionati dello sport ed in particolare della Juventus F.C. S.p.A. di Torino, ha posto la sua sede in Monopoli, allo scopo e coi mezzi indicati nei seguenti articoli.
ART.
2:
La associazione, aconfessionale e apolitica, ha per
oggetto di promuovere e diffondere le simpatie per
ART. 3: I colori sociali sono bianchi e neri, a strisce verticali. Inoltre l'Associazione potrà usufruire del marchio Juventus solo con il previo consenso dato dalla Juventus F.C. di Torino ( la quale a sua volta agevolerà i soci nell’acquisto di prodotti ufficiali Juventus F.C.) e per la confezione dello striscione da esporre allo stadio.
ART. 4: L'anno sociale decorre dal primo luglio e si chiude il trenta giugno, la convocazione dell'assemblea deve avvenire entro gli ultimi tre mesi dell'anno sociale, convocata dal Consiglio direttivo per il rendiconto morale e finanziario e per le elezioni del C.D. secondo le norme statutarie e di legge in vigore.
ART. 5:
Il patrimonio è costituito:
a) dalle quote di adesione volontarie stabilite a
carico dei soci
b) da contributi, lasciti, donazioni, che da
qualsiasi ente o privato possano ad essa pervenire e
regolarmente accettati dall'associazione
c) dai trofei aggiudicati definitivamente
dall'associazione
d) dal materiale, attrezzi, indumenti
e) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a
fondo di riserva
f) da tutti gli altri beni mobili ed immobili,
appartenenti all'associazione stessa
ART.
6:
Il fondo sociale è rappresentato da:
a) contributi degli associati e i beni acquistati
con questi contributi e le donazioni, i singoli
associati non potranno pretendere né la quota né la
divisione del fondo comune in caso di recesso, e ciò
a norma dell'art. 37 del Codice Civile. In caso di
scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà
devoluto, su delibera dell'assemblea, a destinazioni
che si ispirano agli scopi dell' associazione;
b) la quota minima di adesione è fissata all'inizio
di ogni anno sociale;
c) il pagamento delle quote annuali deve essere
fatto entro il primo mese di ogni anno, trascorso
detto termine e rimasti senza esito la richiesta a
domicilio della quota ad un sollecito scritto, il
socio viene dichiarato moroso, cancellato
dall'elenco.
ART. 7: Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo su apposito modulo predisposto (più fotocopia di documento d’identità e codice fiscale); all'accettazione della domanda da parte del consiglio direttivo, il nuovo socio deve versare la quota annua anticipata, qualunque sia la data di iscrizione.
ART. 8:
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci
b) il consiglio direttivo
c) il presidente
d) il consiglio dei probiviri
ART. 9: L'assemblea dei soci si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del consiglio direttivo. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo ogni qualvolta lo richiedono almeno un decimo degli iscritti, entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con avviso spedito a mezzo posta a tutti gli iscritti almeno cinque giorni liberi prima della riunione. L'assemblea nomina il proprio presidente e segretario e all'occorrenza gli scrutatori.
ART.
10:
Spetta all'assemblea
a) approvare o modificare lo statuto e l'eventuale
regolamento
b) determinare le linee generali dell'attività della
associazione e prendere tutte quelle delibere che
riterrà opportune
c) approvare i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, per l'anno solare depositati almeno
cinque giorni prima presso la sede sociale
d) fissare i contributi dei soci
e) eleggere fra i soci membri del consiglio
direttivo e il presidente che ne fa parte e quelli
del consiglio dei probiviri
f) deliberare lo scioglimento dell'associazione
ART.
11:
L'assemblea è valida:
- in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà dei soci;
- in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta
almeno tre giorni dopo la prima, qualunque sia il
numero di soci presenti.
L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei
votanti. Per le modifiche statutarie e per lo
scioglimento è necessario il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Soci; la votazione su tali
argomenti può avvenire anche per "referendum" con le
modalità che saranno stabilite dal consiglio
direttivo. L'elezione delle cariche sociali avviene
con scheda segreta maggioranza relativa. Ciascun
socio può essere considerato presente ed essere
ammesso a votare nelle delibere e nelle elezioni
mediante delega ad altro socio. Nessun socio potrà
avere più di una delega. Gli effetti del presente
articolo per socio si intende l'iscritto in regola
con i pagamenti dovuti all'associazione. Le
opposizioni alle delibere della assemblea dovranno
essere proposte al collegio dei Probiviri: dai
presenti dissenzienti entro dieci giorni e dagli
assenti entro venti giorni.
ART. 12: Il numero dei membri del consiglio direttivo, che deve essere sempre dispari, è fissato dall'assemblea. L'assemblea nominerà inoltre i tre soci per le eventuali integrazioni di cui all'art.15.
ART. 13: Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno una volta l'anno. Il presidente può convocare il consiglio di propria iniziativa e deve convocarlo entro dieci giorni su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
ART.
14: Il
consiglio è l'organo direttivo permanente
dell'associazione e delibera su qualsiasi argomento
che non sia riservato all'assemblea. Spetta
particolarmente al consiglio:
a) deliberare senza motivazione in merito
all'ammissione dei soci
b) nominare un vice presidente fra i suoi membri
c) predisporre bilanci
d) proporre all'assemblea i contributi a carico
degli iscritti
e) dar corso alle deliberazioni dell'assemblea
f) deliberare sulla decadenza dei soci a norma
dell'art.24
g) informare le autorità competenti (comune,
polizia, Carabinieri) sull'inizio dell'attività del
Club
h) comunicare tempestivamente alla Juventus F.C. le
sostituzioni delle cariche sociali, gli eventuali
cambi di indirizzo provvedendo a tali variazioni
anche sull'atto notarile.
ART. 15: Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carico e le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei membri presenti. Qualora per dimissioni, decesso o qualsiasi altra causa si rendesse vacante un seggio del consiglio, subentrerà il socio nominato ai sensi del 2° comma dell'art. 12 con maggior numero di voti o, a parità, più anziano di età.
ART. 16: Il presidente eletto ha un incarico quadriennale rinnovabile per più mandati. Il presidente rappresenta l'associazione e tutti gli effetti. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.
ART. 17: Il consiglio direttivo può delegare, sotto la propria responsabilità, la esecuzione di particolari compiti a commissioni costituite da soci od a singoli soci.
ART. 18: Il collegio dei probiviri è composto di almeno tre membri che eleggono fra di essi il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente questi viene sostituito dal probiviro più anziano di età.
ART. 19: Il presidente dei probiviri dovrà convocare il collegio entro quindici giorni dalla data in cui gli viene richiesto l'intervento del collegio stesso. Questo sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri.
ART. 20: Il collegio dei probiviri è competente a deliberare in base a equità e giustizia, in via insindacabile ed inappellabile, su tutte le vertenze di qualsiasi natura tra i soci e l'associazione, sulle opposizioni di cui all'art. 11 e, quale organo di appello, a richiesta dell'interessato e senza motivazione, sulle delibere del consiglio direttivo in materia di non ammissione o di decadenza dei soci.
ART. 21: Qualora per dimissioni, decesso o qualsiasi altra causa decada dalla carica un probiviro, il consiglio direttivo, in unione al rispettivo collegio provvede alla reintegrazione ed il nuovo eletto rimarrà in carica sino alla decadenza del proprio collegio.
ART.
22:
Si intendono dimissionari se, senza giustificato
motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive:
a) i consiglieri alle adunanze del consiglio
direttivo
b) i probiviri alle adunanze dei rispettivi collegi.
ART. 23: Il consiglio direttivo ed il collegio dei probiviri si rinnovano ogni due anni ed i membri sono rieleggibili. Le cariche sociali sono tutte gratuite.
ART.
24:
L'appartenenza all'associazione cessa:
a) per perdita anche di uno solo dei requisiti
prescritti per l'ammissione all'associazione di cui
all'art. 2
b) per dimissioni
c) per morosità
La radiazione immediata dall’associazione avviene a causa di qualsiasi infrazione dell’etica comportamentale autodeterminata dall’associazione stessa, senza possibilità di modifica successiva dello statuto stesso
ART. 25: Il patrimonio dell'associazione è costituito da contributi deliberato dall'assemblea, da lasciti donazioni ed altri proventi accettati dal consiglio direttivo.
ART.
26:
Il presente statuto può essere modificato alle
seguenti condizioni:
a) che la proposta di modifica sia posta all'o.d.g.
dell'assemblea
b) che all'assemblea siano presenti almeno la metà
dei soci aventi diritto al voto
c) che la proposta di modifica ottenga
l'approvazione di almeno due terzi dei presenti
ART. 27: Le sorti decisive dell'associazione sono dunque nelle mani dei soci, ed i soci devono attenersi allo statuto, ai loro doveri e per i casi non contemplati dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel titolo 2° del 1° libro del codice civile.
ART. 28: L'associazione ha durata a tempo indeterminato.











