Juventus Club DOC ''Pavel Nedved'' Monopoli

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Lo statuto del nostro club

ART. 1: La Associazione denominata Juventus Club “Pavel Nedved”, costituita da appassionati dello sport ed in particolare della Juventus F.C. S.p.A. di Torino, ha posto la sua sede in Monopoli, allo scopo e coi mezzi indicati nei seguenti articoli.

ART. 2: La associazione, aconfessionale e apolitica, ha per oggetto di promuovere e diffondere le simpatie per la Juventus F.C. ed introdurre attività a fondo sociale, culturale oltre che sportivo escludendo espressamente ogni fine di lucro. Nell'ambito del club non potrà essere svolta né dai consiglieri né dai soci attività in contrasto con gli interessi del club medesimo. Nella sede del club saranno tassativamente vietati l’uso di alcolici, sarà tassativamente vietato il fumo (all’interno della struttura) e sarà tassativamente vietato ogni comportamento scurrile atto a ledere l’immagine della associazione stessa. L’infrazione di ogni singolo punto comporterà la radiazione dall’associazione stessa con effetto immediato (leggi bene l’art. 24). Ogni socio potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell'attività della associazione e in tal caso dovrà darne comunicazione alla Segreteria del Club affinché ne vengano informati gli altri soci perchè possano parteciparvi se lo desiderano.

ART. 3: I colori sociali sono bianchi e neri, a strisce verticali. Inoltre l'Associazione potrà usufruire del marchio Juventus solo con il previo consenso dato dalla Juventus F.C. di Torino ( la quale a sua volta agevolerà i soci nell’acquisto di prodotti ufficiali Juventus F.C.) e per la confezione dello striscione da esporre allo stadio.

ART. 4: L'anno sociale decorre dal primo luglio e si chiude il trenta giugno, la convocazione dell'assemblea deve avvenire entro gli ultimi tre mesi dell'anno sociale, convocata dal Consiglio direttivo per il rendiconto morale e finanziario e per le elezioni del C.D. secondo le norme statutarie e di legge in vigore.

ART. 5: Il patrimonio è costituito:
a) dalle quote di adesione volontarie stabilite a carico dei soci
b) da contributi, lasciti, donazioni, che da qualsiasi ente o privato possano ad essa pervenire e regolarmente accettati dall'associazione
c) dai trofei aggiudicati definitivamente dall'associazione
d) dal materiale, attrezzi, indumenti
e) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva
f) da tutti gli altri beni mobili ed immobili, appartenenti all'associazione stessa

ART. 6: Il fondo sociale è rappresentato da:
a) contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi e le donazioni, i singoli associati non potranno pretendere né la quota né la divisione del fondo comune in caso di recesso, e ciò a norma dell'art. 37 del Codice Civile. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto, su delibera dell'assemblea, a destinazioni che si ispirano agli scopi dell' associazione;
b) la quota minima di adesione è fissata all'inizio di ogni anno sociale;
c) il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il primo mese di ogni anno, trascorso detto termine e rimasti senza esito la richiesta a domicilio della quota ad un sollecito scritto, il socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco.

ART. 7: Per essere ammessi all'associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo su apposito modulo predisposto (più fotocopia di documento d’identità e codice fiscale); all'accettazione della domanda da parte del consiglio direttivo, il nuovo socio deve versare la quota annua anticipata, qualunque sia la data di iscrizione.

ART. 8: Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci
b) il consiglio direttivo
c) il presidente
d) il consiglio dei probiviri

ART. 9: L'assemblea dei soci si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del consiglio direttivo. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo ogni qualvolta lo richiedono almeno un decimo degli iscritti, entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione dell'assemblea deve avvenire con avviso spedito a mezzo posta a tutti gli iscritti almeno cinque giorni liberi prima della riunione. L'assemblea nomina il proprio presidente e segretario e all'occorrenza gli scrutatori.

ART. 10: Spetta all'assemblea
a) approvare o modificare lo statuto e l'eventuale regolamento
b) determinare le linee generali dell'attività della associazione e prendere tutte quelle delibere che riterrà opportune
c) approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, per l'anno solare depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale
d) fissare i contributi dei soci
e) eleggere fra i soci membri del consiglio direttivo e il presidente che ne fa parte e quelli del consiglio dei probiviri
f) deliberare lo scioglimento dell'associazione

ART. 11: L'assemblea è valida:
- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci;
- in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno tre giorni dopo la prima, qualunque sia il numero di soci presenti.
L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci; la votazione su tali argomenti può avvenire anche per "referendum" con le modalità che saranno stabilite dal consiglio direttivo. L'elezione delle cariche sociali avviene con scheda segreta maggioranza relativa. Ciascun socio può essere considerato presente ed essere ammesso a votare nelle delibere e nelle elezioni mediante delega ad altro socio. Nessun socio potrà avere più di una delega. Gli effetti del presente articolo per socio si intende l'iscritto in regola con i pagamenti dovuti all'associazione. Le opposizioni alle delibere della assemblea dovranno essere proposte al collegio dei Probiviri: dai presenti dissenzienti entro dieci giorni e dagli assenti entro venti giorni.

ART. 12: Il numero dei membri del consiglio direttivo, che deve essere sempre dispari, è fissato dall'assemblea. L'assemblea nominerà inoltre i tre soci per le eventuali integrazioni di cui all'art.15.

ART. 13: Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno una volta l'anno. Il presidente può convocare il consiglio di propria iniziativa e deve convocarlo entro dieci giorni su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

ART. 14: Il consiglio è l'organo direttivo permanente dell'associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all'assemblea. Spetta particolarmente al consiglio:
a) deliberare senza motivazione in merito all'ammissione dei soci
b) nominare un vice presidente fra i suoi membri
c) predisporre bilanci
d) proporre all'assemblea i contributi a carico degli iscritti
e) dar corso alle deliberazioni dell'assemblea
f) deliberare sulla decadenza dei soci a norma dell'art.24
g) informare le autorità competenti (comune, polizia, Carabinieri) sull'inizio dell'attività del Club
h) comunicare tempestivamente alla Juventus F.C. le sostituzioni delle cariche sociali, gli eventuali cambi di indirizzo provvedendo a tali variazioni anche sull'atto notarile.

ART. 15: Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carico e le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei membri presenti. Qualora per dimissioni, decesso o qualsiasi altra causa si rendesse vacante un seggio del consiglio, subentrerà il socio nominato ai sensi del 2° comma dell'art. 12 con maggior numero di voti o, a parità, più anziano di età.

ART. 16: Il presidente eletto ha un incarico quadriennale rinnovabile per più mandati. Il presidente rappresenta l'associazione e tutti gli effetti. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

ART. 17: Il consiglio direttivo può delegare, sotto la propria responsabilità, la esecuzione di particolari compiti a commissioni costituite da soci od a singoli soci.

ART. 18: Il collegio dei probiviri è composto di almeno tre membri che eleggono fra di essi il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente questi viene sostituito dal probiviro più anziano di età.

ART. 19: Il presidente dei probiviri dovrà convocare il collegio entro quindici giorni dalla data in cui gli viene richiesto l'intervento del collegio stesso. Questo sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri.

ART. 20: Il collegio dei probiviri è competente a deliberare in base a equità e giustizia, in via insindacabile ed inappellabile, su tutte le vertenze di qualsiasi natura tra i soci e l'associazione, sulle opposizioni di cui all'art. 11 e, quale organo di appello, a richiesta dell'interessato e senza motivazione, sulle delibere del consiglio direttivo in materia di non ammissione o di decadenza dei soci.

ART. 21: Qualora per dimissioni, decesso o qualsiasi altra causa decada dalla carica un probiviro, il consiglio direttivo, in unione al rispettivo collegio provvede alla reintegrazione ed il nuovo eletto rimarrà in carica sino alla decadenza del proprio collegio.

ART. 22: Si intendono dimissionari se, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive:
a) i consiglieri alle adunanze del consiglio direttivo
b) i probiviri alle adunanze dei rispettivi collegi.

ART. 23: Il consiglio direttivo ed il collegio dei probiviri si rinnovano ogni due anni ed i membri sono rieleggibili. Le cariche sociali sono tutte gratuite.

ART. 24: L'appartenenza all'associazione cessa:
a) per perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione all'associazione di cui all'art. 2
b) per dimissioni
c) per morosità

La radiazione immediata dall’associazione avviene a causa di qualsiasi infrazione dell’etica comportamentale autodeterminata dall’associazione stessa, senza possibilità di modifica successiva dello statuto stesso

ART. 25: Il patrimonio dell'associazione è costituito da contributi deliberato dall'assemblea, da lasciti donazioni ed altri proventi accettati dal consiglio direttivo.

ART. 26: Il presente statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:
a) che la proposta di modifica sia posta all'o.d.g. dell'assemblea
b) che all'assemblea siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto
c) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno due terzi dei presenti

ART. 27: Le sorti decisive dell'associazione sono dunque nelle mani dei soci, ed i soci devono attenersi allo statuto, ai loro doveri e per i casi non contemplati dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel titolo 2° del 1° libro del codice civile.

ART. 28: L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

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